Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante le seguenti variazioni  allo  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995: prelevamento di
lire  300.000.000  in  termini  di competenza e di cassa dal capitolo
9530  "Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad  oneri  dipendenti  da
provvedimenti   legislativi  in  corso  concernenti  spese  in  conto
capitale o di investimento  per  ulteriori  programmi  di  sviluppo";
istituzione   del   capitolo   3070  "Interventi  di  sostegno  delle
infrastrutture aeroportuali  minori"  con  lo  stanziamento  di  lire
300.000.000 in termini di competenza e di cassa.
  2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
  Data a Genova, addi' 7 aprile 1995
                                MORI