(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte individua, studia e tutela i biotopi di interesse ecologico, culturale e scientifico presenti sul proprio territorio secondo le disposizioni della presente legge. 2. L'individuazione, lo studio e la tutela dei biotopi di cui al comma 1 avvengono anche nell'ambito ed in attuazione della decisione 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali e regionali al fine di: a) tutelare la diversita' biogenetica delle specie e degli ambienti naturali in armonia con i principi della Convenzione di Rio de Janeiro; b) mantenere e ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di flora selvatiche di particolare interesse; c) acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive; d) organizzare in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare globalmente le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne l'evoluzione; e) pianificare gli interventi di tutela e di gestione alla luce delle conoscenze acquisite integrandole nei programmi e nei piani settoriali; f) verificare con regolarita' e metodo scientifico l'efficacia delle azioni intraprese; g) promuovere attivita' didattiche. 3. Sono classificati come biotopi anche i geotopi di interesse morfologico, geologico e mineralogico.