(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Piemonte  individua,  studia e tutela i biotopi di
interesse ecologico, culturale e  scientifico  presenti  sul  proprio
territorio secondo le disposizioni della presente legge.
  2.  L'individuazione,  lo  studio e la tutela dei biotopi di cui al
comma 1 avvengono anche nell'ambito ed in attuazione della  decisione
85/338/CEE  del  27  giugno  1985  e della direttiva 92/43/CEE del 21
maggio 1992 dell'Unione Europea  e  delle  disposizioni  nazionali  e
regionali al fine di:
   a)  tutelare  la  diversita'  biogenetica  delle  specie  e  degli
ambienti naturali in armonia con i principi della Convenzione di  Rio
de Janeiro;
   b)  mantenere  e  ripristinare,  in  uno  stato  di  conservazione
soddisfacente, gli ambienti naturali e le specie di fauna e di  flora
selvatiche di particolare interesse;
   c)  acquisire  una  migliore  conoscenza dell'ambiente e delle sue
tendenze evolutive;
   d) organizzare in modo sistematico la raccolta ed  il  trattamento
delle informazioni sullo stato dell'ambiente per valutare globalmente
le interazioni dei fenomeni ambientali e seguirne l'evoluzione;
   e)  pianificare  gli  interventi di tutela e di gestione alla luce
delle conoscenze acquisite integrandole nei  programmi  e  nei  piani
settoriali;
   f)  verificare  con  regolarita'  e metodo scientifico l'efficacia
delle azioni intraprese;
   g) promuovere attivita' didattiche.
  3. Sono classificati come biotopi  anche  i  geotopi  di  interesse
morfologico, geologico e mineralogico.