Art. 10. Sorveglianza 1. La sorveglianza sui biotopi e' affidata agli agenti di vigilanza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati nonche', quando i biotopi sono gestiti da un Ente di gestione delle Aree protette, agli agenti di vigilanza dell'Ente medesimo. 2. La sorveglianza sui biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1 e' affidata, altresi', alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa convenzione stipulata con gli Enti medesimi.