Art. 10.
                            Sorveglianza
 
  1. La sorveglianza sui biotopi e' affidata agli agenti di vigilanza
delle  Province  e  dei  Comuni territorialmente interessati nonche',
quando i biotopi sono gestiti da  un  Ente  di  gestione  delle  Aree
protette, agli agenti di vigilanza dell'Ente medesimo.
  2. La sorveglianza sui biotopi gestiti dagli Enti di cui al comma 1
e'  affidata,  altresi',  alle  guardie  ecologiche volontarie di cui
all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32,  previa
convenzione stipulata con gli Enti medesimi.