Art. 12.
                            Finanziamento
 
  1.   Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge,  valutati  per
l'esercizio finanziario 1995 in L. 600.000.000, si provvede  mediante
una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa,
del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'esercizio finanziario 1995 e mediante l'istituzione di apposito
capitolo  denominato  "Contributi  per  la tutela dei biotopi" con lo
stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.
  2. Agli oneri relativi agli anni 1996 e successivi si provvede  con
le  leggi  regionali  di  approvazione  dei  bilanci  dei  rispettivi
esercizi finanziari.
  3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 aprile 1995
                               BRIZIO