Art. 12. Finanziamento 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1995 in L. 600.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 e mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Contributi per la tutela dei biotopi" con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000. 2. Agli oneri relativi agli anni 1996 e successivi si provvede con le leggi regionali di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari. 3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 3 aprile 1995 BRIZIO