Art. 4. Classificazione 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunta la seguente: "d-bis). Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entita' ecologiche di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che siano protette dalla legislazione vigente". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunto il seguente: "2-bis). Le aree classificate come biotopi possono essere individuate anche all'interno delle aree protette di cui al comma 1".