Art. 4.
                           Classificazione
 
  1. Dopo la lettera d) del  comma  1  dell'articolo  5  della  legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' aggiunta la seguente:
   "d-bis). Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono entita'
ecologiche  di rilevante interesse per la conservazione della natura,
indipendentemente dal fatto che  siano  protette  dalla  legislazione
vigente".
  2.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, e' aggiunto il seguente:
   "2-bis).  Le  aree  classificate  come  biotopi   possono   essere
individuate anche all'interno delle aree protette di cui al comma 1".