Art. 5.
                              Gestione
 
  1.  La  gestione  dei  biotopi  e'  affidata  con deliberazione del
Consiglio  Regionale  agli  Enti  di  gestione  delle  aree  protette
regionali,  ovvero ai Comuni, alle Comunita' Montane ed alle Province
territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste  ed  ai
proprietari od aventi titolo.
  2.  La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto
a cui e' affidata la gestione ed approvati  con  deliberazione  della
Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione
dei biotopi.