Art. 5. Gestione 1. La gestione dei biotopi e' affidata con deliberazione del Consiglio Regionale agli Enti di gestione delle aree protette regionali, ovvero ai Comuni, alle Comunita' Montane ed alle Province territorialmente interessati, alle Associazioni ambientaliste ed ai proprietari od aventi titolo. 2. La Regione assegna, sulla base di progetti redatti dal soggetto a cui e' affidata la gestione ed approvati con deliberazione della Giunta Regionale, contributi finalizzati alla tutela ed alla gestione dei biotopi.