Art. 6. Norme di tutela 1. I biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a vincolo ambientalepaesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431. 2. Nei biotopi sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicati nella scheda di cui all'articolo 3, comma 2, nonche' gli interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 5, comma 2.