Art. 6.
                           Norme di tutela
 
  1.  I  biotopi inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 2,
sono sottoposti a  vincolo  ambientalepaesaggistico  ai  sensi  della
legge 8 agosto 1985, n. 431.
  2.  Nei  biotopi  sono consentiti esclusivamente gli interventi che
non compromettono il raggiungimento degli  obiettivi  di  tutela,  le
caratteristiche  naturalistico-ambientali  e  le  tendenze  evolutive
naturali indicati nella  scheda  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
nonche'  gli  interventi previsti dai progetti di cui all'articolo 5,
comma 2.