Art. 7. Norme di utilizzo e di gestione 1. Eventuali norme che disciplinano l'utilizzo e la fruizione dei biotopi sono approvate con legge regionale predisposta ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 12/1990, tenendo conto delle proposte formulate dal soggetto gestore. 2. Le norme di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'articolo 3.