Art. 7.
                   Norme di utilizzo e di gestione
 
  1. Eventuali norme che disciplinano l'utilizzo e la  fruizione  dei
biotopi  sono  approvate  con  legge  regionale  predisposta ai sensi
dell'articolo 28 della L.R. 12/1990,  tenendo  conto  delle  proposte
formulate dal soggetto gestore.
  2.  Le  norme  di  cui  al  comma  1 hanno lo scopo di garantire il
raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'articolo  1  e   degli
obiettivi di tutela definiti dalla scheda di cui all'articolo 3.