Art. 8. Espropriazione 1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere espropriate nei seguenti casi: a) qualora l'espropriazione risulti necessaria al fine di ripristinare le condizioni originali di biotopi che abbiano subito modificazioni; b) qualora l'espropriazione risponda ad un interesse particolarmente importante in relazione alla conservazione, alla tutela ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso ed alla fruizione pubblica.