Art. 8.
                           Espropriazione
 
  1. Le aree gravate dai vincoli di tutela dei biotopi possono essere
espropriate nei seguenti casi:
   a)   qualora   l'espropriazione  risulti  necessaria  al  fine  di
ripristinare le condizioni originali di biotopi  che  abbiano  subito
modificazioni;
   b)    qualora    l'espropriazione   risponda   ad   un   interesse
particolarmente importante  in  relazione  alla  conservazione,  alla
tutela  ed al miglioramento dell'ambiente naturale, ovvero all'uso ed
alla fruizione pubblica.