(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5".