(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                 IL PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  3  della  legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e'
modificato come segue: al termine  del  comma  5  viene  aggiunta  la
seguente frase ", ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per
gli  effetti  di  cui  al  comma  6,  i referendum eventualmente gia'
effettuati dai  Comuni  interessati  ai  sensi  della  legge  142/90,
secondo  le  norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti
al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della  Costituzione";  al
termine  del comma 6 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero della
delibera che fa propri i  risultati  dei  referendum  effettuati  dai
Comuni come richiamati al comma 5".