Art. 3. 1. L'articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente gia' effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero della delibera che fa pro pri i risultati dei referendum effettuati dai Comun come richiamati al comma 4". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarl e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 3 aprile 1995 BRIZIO