Art. 3.
 
  1.  L'articolo  6  della  legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e'
modificato come segue: al termine  del  comma  4  viene  aggiunta  la
seguente frase ", ovvero in merito alla possibilita' di assumere, per
gli  effetti  di  cui  al  comma  5,  i referendum eventualmente gia'
effettuati dai  Comuni  interessati  ai  sensi  della  legge  142/90,
secondo  le  norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti
al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della  Costituzione";  al
termine  del comma 5 viene aggiunta la seguente frase ", ovvero della
delibera che fa pro pri i risultati  dei  referendum  effettuati  dai
Comun come richiamati al comma 4".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarl e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 3 aprile 1995
                               BRIZIO