(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15
                         del 12 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e ambito
 
  1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio
naturale  e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge
la  ricerca  e  la  raccolta  di  minerali  esclusivamente  a   scopo
collezionistico, didattico e scientifico.
  2.  Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni
di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel
regio decreto 29 luglio  1927,  n.  1443  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  non  sono  suscettibili di utilizzazione industriale e
rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico,  perche'
rappresentativi di una o piu' specie o di una paragenesi.
  3.  Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili gia'
regolata  dalla  legge  1  giugno  1939,   n.   1089   e   successive
modificazioni.