(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito 1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico. 2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perche' rappresentativi di una o piu' specie o di una paragenesi. 3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili gia' regolata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.