Art. 10. Deroghe 1. La Giunta Regionale, con deliberazione, puo' prevedere deroghe a quanto disposto dall'articolo 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e diparti menti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono delibÿerate a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione. 2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalita', i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonche' l'istituto od il museo cui i campioni sono destinati.