Art. 10.
                               Deroghe
 
  1. La Giunta Regionale, con deliberazione, puo' prevedere deroghe a
quanto   disposto   dall'articolo   4,   dall'articolo  6,  comma  3,
dall'articolo 7 e dall'articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e
diparti menti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe
per quanto riguarda le aree protette regionali,  sono  delibÿerate  a
seguito   dell'acquisizione   del   parere  favorevole  dell'Ente  di
gestione.
  2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente
le persone abilitate, la durata della deroga, le modalita',  i  mezzi
consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi,
nonche' l'istituto od il museo cui i campioni sono destinati.