Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1995 e per i successivi anni e' istituito apposito capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge ''Normative per la ricerca e raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico''" da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell'ambito regionale aventi natura pubblica (Museo regionale di Scienze naturali, musei civici, musei di Comunita' Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 4 aprile 1995 BRIZIO