Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Nello  stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno
finanziario 1995 e  per  i  successivi  anni  e'  istituito  apposito
capitolo  con  la  denominazione  "Proventi  connessi  alle  sanzioni
amministrative per la violazione delle  norme  previste  dalla  legge
''Normative   per   la   ricerca  e  raccolta  di  minerali  a  scopo
collezionistico,  didattico  e   scientifico''"   da   destinarsi   a
contributo  per  musei  mineralogici  operanti  nell'ambito regionale
aventi natura pubblica (Museo regionale di  Scienze  naturali,  musei
civici,  musei  di  Comunita' Montane), in ragione del 50 per cento e
con criteri definiti dalla Giunta Regionale.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque aspetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 4 aprile 1995
                               BRIZIO