Art. 2. Registro regionale dei raccoglitori 1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali. 2. Chiunque intenda svolgere tale attivita' nell'ambito della presente legge, e' tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' stessa. 3. L'attestato di cui al comma 2 puo' essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.