Art. 2.
                 Registro regionale dei raccoglitori
 
  1.  La  Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e
ricercatori di minerali.
  2. Chiunque  intenda  svolgere  tale  attivita'  nell'ambito  della
presente legge, e' tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente
della  Giunta  Regionale,  che  entro  sessanta  giorni dalla data di
ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce
autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' stessa.
  3.  L'attestato  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  revocato  dal
Presidente  della  Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte
siano incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 12.