Art. 3. Ricerca e raccolta di minerali 1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli. 2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalita' che garantiscono il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilita' del terreno e dell'integrita' della eventuale parte restante del giacimento minerale. 3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.