Art. 3.
                   Ricerca e raccolta di minerali
 
  1. La ricerca e la raccolta di minerali  sono  consentite  entro  i
limiti e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
  2.  La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalita'
che   garantiscono   il   rispetto   dell'equilibrio    idrogeologico
complessivo  dello  strato  umifero,  della  stabilita' del terreno e
dell'integrita'  della  eventuale  parte  restante   del   giacimento
minerale.
  3.  La  ricerca  e  la  raccolta  non  devono  comportare  negative
interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.