Art. 5.
                             Ripristino
 
  1.  La  ricerca  e  la  raccolta  dei  minerali  non  devono recare
alterazioni permanenti all'ambiente naturale.
  2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di  procedere
all'immediato  ripristino del sito in modo il piu' possibile adeguato
alle caratteristiche originarie della zona.