Art. 7.
                      Quantitativi di raccolta
 
  1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite
di  esemplari  per  un  peso  complessivo  non  superiore  a quindici
chilogrammi compresa la  matrice  rocciosa;  nel  caso  di  esemplare
singolo e' ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.
  2.  Nei  giacimenti secondari auriferi e' consentita la raccolta di
un  quantitativo  giornaliero  non  superiore  a  cinque  grammi  per
persona,   ferme  restando  le  competenze  del  distretto  minerario
competente.