Art. 7. Quantitativi di raccolta 1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo e' ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi. 2. Nei giacimenti secondari auriferi e' consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.