Art. 8.
                            Aree protette
 
  1.  I  dipartimenti  e  gli  istituti  universitari  di   specifica
competenza,  i  musei  naturalistici,  le  associazioni  o  gli  Enti
mineralogici e geologici segnalano  alla  Giunta  Regionale  aree  di
particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
  2.  Nelle  aree di cui al presente articolo il Consiglio regionale,
con apposita  deliberazione,  puo'  prescrivere  specifiche  norme  o
divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.
  3.  Sono  fatte  salve le disposizioni previste nelle singole leggi
regionali istitutive di aree protette.