Art. 8. Aree protette 1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e geologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica. 2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, puo' prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta. 3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.