Art. 9.
               Documentazione ed educazione ambientale
 
  1.  La  Regione  nell'ambito  del  Programma   di   documentazione,
informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell'articolo 4 della
legge  regiona  le 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il
rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.