(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Fino all'entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio e beni ambientali, l'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, delegata alla Regione ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi: a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati con le procedure della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56; b) ricadenti nell'ambito delle zone B di completamento degli strumenti urbanistici vigenti; c) di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; d) di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico; e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non componanti la sostituzione totale dell'organismo edilizio esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico; f) di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle sopraelevazioni, purche' il volume complessivo sia relativo al lotto minimo prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio piu' elevato sul mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e delle gravine o lame; g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione con relative cabine di' trasformazione; h) di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi; i) di urbanizzazi'oni primarie; l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumita' nonche' interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di calamita; m) a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla realizzazione di un'opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione dell'opera purche' venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi; n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle; o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di altezza.