(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33
                         del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Fino  all'entrata  in vigore del piano urbanistico territoriale
tematico  per  il  paesaggio  e  beni  ambientali,   l'autorizzazione
prevista dall'art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per
la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di
cui  alla  legge  29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431, delegata alla Regione ai sensi dell'art. 82  del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' subdelegata ai Comuni limitatamente
agli interventi:
   a) ricadenti nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani
particolareggiati,  piani  di lottizzazione, piani di recupero, piani
per l'edilizia economica  e  popolare,  piani  per  gli  insediamenti
produttivi)  approvati  con  le  procedure  della  legge regionale 31
maggio 1980, n. 56;
   b) ricadenti nell'ambito  delle  zone  B  di  completamento  degli
strumenti urbanistici vigenti;
   c)  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria definiti dall'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
   d) di restauro e risanamento conservativo  definiti  dall'art.  31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli ricadenti
nelle  zone  tipizzate  dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di
interesse storico;
   e) di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art.  31  della
legge  5  agosto  1978,  n. 457 non componanti la sostituzione totale
dell'organismo edilizio esistente, con  esclusione  degli  interventi
ricadenti  nelle zone tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti A
o A1 di interesse storico;
   f)  di  ampliamento  delle  abitazioni   rurali   esistenti,   con
esclusione  delle  sopraelevazioni, purche' il volume complessivo sia
relativo al  lotto  minimo  prescritto  dallo  strumento  urbanistico
vigente  e  non  ci  sia  accorpamento  di  aree non confinanti. Sono
esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei trecento metri  dal
confine  del  demanio  marittimo o dal ciglio piu' elevato sul mare e
dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e
delle gravine o lame;
   g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa  e
media tensione con relative cabine di' trasformazione;
   h)   di   collocamento   entro   terra   di   tubazioni   di  reti
infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi;
   i) di urbanizzazi'oni primarie;
   l) destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o  privata
incolumita'  nonche'  interruzione di pubblico servizio, o dichiarati
indifferibili ed urgenti, in conseguenza  di  norme  o  provvedimenti
emanati a seguito di calamita;
   m)  a  carattere  precario  e/o  temporaneo, stagionali oppure, se
connessi alla realizzazione di un'opera  autorizzata,  limitati  alla
durata di esecuzione dell'opera purche' venga garantito il ripristino
dello stato dei luoghi;
   n) di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;
   o) di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a
metri due di altezza.