Art. 2.
 
  1.   L'autorizzazione  di  cui  al  precedente  articolo  1  e'  di
competenza del Sindaco del Comune interessato.
  2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere  favorevole
obbligatorio  della  Commissione  edilizia comunale, e' soggetto alle
procedure del decreto-legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito  nella
legge 8 agosto 1985, n. 431.