Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e' di competenza del Sindaco del Comune interessato. 2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e' soggetto alle procedure del decreto-legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.