Art. 4
 
  1.  Le  restanti  funzioni  amministrative  in  materia   di   beni
ambientali  di  cui  alla  delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli  organi  regionali  previa
istruttoria    dei    competenti    uffici    operanti    nell'ambito
dell'Assessorato all'Urbanistica e assetto del territorio.
  2. L'indennita di cui all'art. 15 della legge 29  giugno  1939,  n.
1497  e' determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore
somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici  operanti
nell'ambito    dell'Assessoralo   all'urbanistica   e   assetto   del
territorio, e il profitto conseguito stimato dagli  uffici  regionali
del Genio civile o dall'Ispettorato regionale delle foreste.