Art. 4 1. Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla delega prevista dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessorato all'Urbanistica e assetto del territorio. 2. L'indennita di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e' determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell'ambito dell'Assessoralo all'urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall'Ispettorato regionale delle foreste.