Art. 2.
 
  1.  Il  Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' organismo
permanente consultivo della Regione.
  2. Il Consiglio puo' esprimere voti  e  proposte  alla  Regione  e,
tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di
economia del lavoro.
  3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio:
   a) di formulare pareri:
    su  materie  che  comportano  indirizzi  di  politica  economica,
finanziaria e sociale;
    su  atti  e   normative   di   particolare   rilevanza   per   la
programmazione  economica  e  finanziaria  da  adottare, modificare o
aggiornare e su modalita', procedure  e  tempi  di  attuazione  degli
stessi;
    su   piani   e  interventi  volti  al  mantenimento  dei  livelli
occupazionali e allo sviluppo dell'occupazione;
    su programmi di sperimentazione  e  adeguamento  tecnologico  nei
settori produttivi;
    su  obiettivi  e criteri da perseguire in rapporto all'intervento
per il Mezzogiorno;
    su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del
lavoro;
    quando leggi regionali prevedono  la  consultazione  delle  forze
economiche  e  sociali  e  ogniqualvolta  gli  Organi  della  Regione
ritengano di interpellarlo;
   b)  di compiere studi e' indagini in materia di economia e lavoro,
delimitandone l'oggetto e le finalita'.