Art. 2. 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e' organismo permanente consultivo della Regione. 2. Il Consiglio puo' esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di economia del lavoro. 3. Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio: a) di formulare pareri: su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale; su atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e su modalita', procedure e tempi di attuazione degli stessi; su piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo dell'occupazione; su programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori produttivi; su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento per il Mezzogiorno; su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro; quando leggi regionali prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogniqualvolta gli Organi della Regione ritengano di interpellarlo; b) di compiere studi e' indagini in materia di economia e lavoro, delimitandone l'oggetto e le finalita'.