Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  l.  Per la spesa riveniente dall'applicazione della presente legge,
prevista, in termini di competenza e cassa, in lire  200.000.000,  si
fa   fronte   mediante  lo  stanziamento  previsto  al  cap.  0004970
"Attuazione  della  normativa  per  la  costituzione  del   Consiglio
regionale  pugliese  per  l'economia  e  il  lavoro"  del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1995.
  2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' in sede di
approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 3 aprile 1995
                             MARTELLOTTA