Art. 8. Norma finanziaria l. Per la spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, prevista, in termini di competenza e cassa, in lire 200.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al cap. 0004970 "Attuazione della normativa per la costituzione del Consiglio regionale pugliese per l'economia e il lavoro" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 3 aprile 1995 MARTELLOTTA