Art. 2.
                  Commissione consultiva regionale
 
  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' costituita, presso l'Assessorato regionale ai trasporti,  ai
sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n.  2l, la
Commissione    consultiva    regionale    operante   in   riferimento
all'esercizio del  servizio  e  all'applicazione  dei  regolamenti  e
composta da:
   Assessore regionale ai trasporti, con funzione di Presidente;
   un dirigente dell'Assessorato regionale al trasporti;
   un funzionario dell'Ufficio provinciale MCTC di Bari;
   un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;
   un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;
   un  rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio
della Puglia;
   un rappresentante delle Associazioni degli utenti o, in  mancanza,
da  un  rappresentante  designato  congiuntamente  dalle  OO.SS. piu'
rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL;
   un   rappresentante    designato    congiuntamente    da    locali
organizzazioni  di  categoria  del  settore  taxi,  se  presenti  sul
territorio regionale;
   un   rappresentante    designato    congiuntamente    da    locali
organizzazioni  di  categoria  del settore noleggio con conducente ed
autovetture, se presenti sul territorio regionale.
  Svolge le funzioni di segretario  un  funzionario  dell'Assessorato
regionale ai trasporti.
  2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale,  dura  in  carica 5 anni e comunque fino alla nomina della
nuova Commissione.