Art. 6.
              Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti
            adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 
  1.  E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992,
n. 21, presso  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  della  Puglia,  il  ruolo  di conducenti di veicoli o di
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
  2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma li
soggetti che,  alla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge,
risultino  titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente.
  3.  Nel  predetto  ruolo  sono  iscritti,  altresi', coloro che, in
possesso del certificato di abilitazione professionale  previsto  dal
comma  8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice  della  strada),  abbiano  superato  l'esame  da  parte
dell'apposita  Commissione  provinciale  di cui al successivo art. 7,
nonche', in prima  applicazione  della  presente  legge,  coloro  che
abbiano  esercitato  l'attivita'  sulla  base  di  regolare licenza o
autorizzazione per almeno dieci anni alla data di entrata  in  vigore
della presente legge.