(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53
                         del 17 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione, nell'ambito  dei  programmi  operativi  relativi  al
periodo  1990/93,  approvati  con  decisioni  Comunitarie  n. "C (91)
1504/3" del 25 luglio 1991 per l'obiettivo 1 e n. "C (91) 599" del 26
marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce  le  attivita'  formative
realizzate  dalle  aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali,
nell'anno 1993 ed eventualmente  completate  dalle  stesse  nell'anno
1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della
legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
  2.  Le  spese  relative  al  precedente  comma  l sono riconosciute
nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende.
  3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione
da parte della Regione dei fondi comunitari FSE e nazionali Fondo  di
rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845).
  4.  Le  liquidazioni  di  quanlo  spettante alle aziende, a seguito
delle verifiche contabili, saranno effettuate con alto  della  Giunta
regionale,   previa   attestazione   di  avvenuta  presentazione  dei
rendiconti  e  di  verifica  degli  atti  gestionali  da  parte   dei
competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.