(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, nell'ambito dei programmi operativi relativi al periodo 1990/93, approvati con decisioni Comunitarie n. "C (91) 1504/3" del 25 luglio 1991 per l'obiettivo 1 e n. "C (91) 599" del 26 marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attivita' formative realizzate dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nell'anno 1993 ed eventualmente completate dalle stesse nell'anno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. 2. Le spese relative al precedente comma l sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende. 3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845). 4. Le liquidazioni di quanlo spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con alto della Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.