Art. 2.
 
  1.  La  Regione  riconosce,  soltanto  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art.   24 della legge 21  dicembre  1978,  n.  845,  l'attivita'
formativa  straordinaria  rcalizzata  dagli  enti puo' pubblici (IRl,
ENl, UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, ENEL) nell'anno 1993 ed
eventualmente completata dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al
controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della  legge  regionale  17
ottobre 1978, n. 54.