Art. 2. 1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attivita' formativa straordinaria rcalizzata dagli enti puo' pubblici (IRl, ENl, UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, ENEL) nell'anno 1993 ed eventualmente completata dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.