(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e' sostituito dal seguente: "3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Lo stesso Comune invia inoltre bimestralmente al Ministero per i beni culturali ed ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell'art. 38 della legge 1.196/1978". 2. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 18/1994 e' abrogato.