Art. 2.
 
  1.  L'articolo  40  della  legge  regionale  n.  53  del  1987,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 40.
      Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni
 
  1.  All'accertamento  delle  violazioni  delle  disposizioni  della
presente legge si provvede ai sensi della legge regionale n.  53  del
1987,  e  successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la
competenza delle commissioni provinciali per  l'artigianato  prevista
dall'articolo 36".
  2.  Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a
promuovere ogni iniziativa utile a contenere e  reprimere  il  lavoro
abusivo.  A  tal  fine le sanzioni previste per coloro che esercitano
attivita' artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui  al
punto  G)  della legge regionale n. 53 del 1987 cosi' come modificata
dalla legge regionale 22 giugno  1994,  n.  24.  Ogni  iniziativa  od
informazione  relativa  al  fenomeno  dell'abusivismo sara' trasmessa
dalle CPA agli organi della pubblica  amministrazione  competenti  in
materia.