Art. 2. 1. L'articolo 40 della legge regionale n. 53 del 1987, e' sostituito dal seguente: "Art. 40. Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni 1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi della legge regionale n. 53 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la competenza delle commissioni provinciali per l'artigianato prevista dall'articolo 36". 2. Le CPA, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attivita' artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) della legge regionale n. 53 del 1987 cosi' come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 24. Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo sara' trasmessa dalle CPA agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.