Art. 3. 1. L'articolo 41 della legge regionale n. 53 del 1987, e' sostituito dal seguente: "Art. 41. Comunicazione degli illeciti 1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge, ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale per l'artigianato ed al sindaco competenti per il territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 15 maggio 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 maggio 1995.