Art. 3.
 
  1.  L'articolo  41  della  legge  regionale  n.  53  del  1987,  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 41.
                    Comunicazione degli illeciti
 
  1. Gli uffici e gli  organi  della  pubblica  amministrazione  che,
nell'esercizio  delle  funzioni  loro demandate dalle leggi, rilevino
violazioni  alle  disposizioni  della  presente   legge,   ne   danno
comunicazione,  entro  i  successivi  cinque giorni, alla commissione
provinciale  per  l'artigianato  ed  al  sindaco  competenti  per  il
territorio,   i   quali   adottano   i  provvedimenti  di  rispettiva
competenza".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 15 maggio 1995
                                OSIO
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10  maggio
1995.