Art. 2.
 
  1. I finanziamenti possono essere richiesti  da  comuni,  province,
consorzi  tra  enti  locali  e  altri  soggetti  pubblici  e  privati
costituiti per promuovere e gestire la nascita e  lo  sviluppo  delle
sedi universitarie localizzate nel territorio provinciale.
  2.  Le  richieste di finanziamento vengono presentate all'Assessore
regionale alla cultura che previo parere delle commissioni consiliari
permanenti competenti dispone l'erogazione del finanziamento.