Art. 2. 1. I finanziamenti possono essere richiesti da comuni, province, consorzi tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati costituiti per promuovere e gestire la nascita e lo sviluppo delle sedi universitarie localizzate nel territorio provinciale. 2. Le richieste di finanziamento vengono presentate all'Assessore regionale alla cultura che previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti dispone l'erogazione del finanziamento.