Art. 3.
 
  1. Ai finanziamenti di cui alla presente legge si provvede mediante
l'istituzione di un capitolo n.  32108  nel  bilancio  di  previsione
della  Regione  per l'anno 1995 denominato: "Contributo a sostegno di
nuove sedi universitarie nella  Regione  Lazio"  dell'importo  di  L.
1.000 milioni.
  2.  Alla  copertura  del  predetto  onere  di  L.  1.000 milioni si
provvede mediante prelievo di uguale importo dal capitolo  n.  39002,
lettera l), elenco n. 4 del bilancio di previsione 1995.