Art. 3. 1. Ai finanziamenti di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un capitolo n. 32108 nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 denominato: "Contributo a sostegno di nuove sedi universitarie nella Regione Lazio" dell'importo di L. 1.000 milioni. 2. Alla copertura del predetto onere di L. 1.000 milioni si provvede mediante prelievo di uguale importo dal capitolo n. 39002, lettera l), elenco n. 4 del bilancio di previsione 1995.