Art. 4.
 
  1.  In  sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione
di contributi di cui agli articoli 2 e 3 e'  finanziata,  per  l'anno
1995, con la somma di L. 1.000 milioni la progettazione di massima ed
esecutiva  per  una  sede  da realizzare nel territorio del comune di
Latina.
  2. La richiesta deve essere presentata dal comune di Latina  previa
individuazione dell'area.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 22 maggio 1995
                                OSIO
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio
1995.