Art. 4. 1. In sede di prima applicazione ed in relazione alla concessione di contributi di cui agli articoli 2 e 3 e' finanziata, per l'anno 1995, con la somma di L. 1.000 milioni la progettazione di massima ed esecutiva per una sede da realizzare nel territorio del comune di Latina. 2. La richiesta deve essere presentata dal comune di Latina previa individuazione dell'area. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 maggio 1995 OSIO Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio 1995.