Art. 10. Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 1. I criteri e le modalita' ai quali l'Assessorato deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono determinati entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedimentali. 2. Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente regolamento, i criteri e le modalita' di cui al comma precedente sono stabiliti entro novanta giorni da tale data.