Art. 10.
            Determinazione dei criteri e delle modalita'
           per la concessione di sovvenzioni, contributi,
                    sussidi ed ausili finanziari
 
  1. I criteri e le modalita' ai quali l'Assessorato  deve  attenersi
per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone
e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono
determinati entro il termine di sessanta giorni  dall'emanazione  dei
provvedimenti  normativi  che  indicano  le risorse finanziarie e che
disciplinano le fattispecie procedimentali.
  2.  Per  i  provvedimenti  normativi  in  vigore   alla   data   di
pubblicazione  del  presente regolamento, i criteri e le modalita' di
cui al comma precedente sono stabiliti entro novanta giorni  da  tale
data.