Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a decorrere dal momento in cui l'istanza presentata all'Assessorato o all'organo tecnico periferico competente perverra' all'ufficio che tratta la materia. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall'Amministrazione indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni in materia e dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge. 2. Se l'istanza viene presentata direttamente, e' rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge. 3. Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare od incompleta, l'Amministrazione in esecuzione dell'art. 6, lett. b), della legge, ne da' comunicazione all'interessato, indicando i motivi della irregolarita' e dell'incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.