Art. 3
                   Decorrenza del termine iniziale
              per i procedimenti ad iniziativa di parte
 
  1.  Per  i  procedimenti  amministrativi ad iniziativa di parte, il
termine iniziale comincia a decorrere dal momento  in  cui  l'istanza
presentata all'Assessorato o all'organo tecnico periferico competente
perverra'  all'ufficio  che  tratta la materia. L'istanza deve essere
redatta  nelle  forme  e  nei  modi  prescritti  dall'Amministrazione
indirizzata  all'organo  o  ufficio competente, corredata di tutta la
documentazione   prescritta   dalle   disposizioni   in   materia   e
dell'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.
  2.  Se  l'istanza  viene  presentata direttamente, e' rilasciata al
soggetto interessato una ricevuta contenente le  indicazioni  di  cui
all'art. 9, comma 2, della legge.
  3.  Qualora,  nella  fase  istruttoria,  l'istanza sia ritenuta non
regolare od incompleta, l'Amministrazione in esecuzione dell'art.  6,
lett.  b),  della  legge,  ne  da'   comunicazione   all'interessato,
indicando  i  motivi  della  irregolarita'  e  dell'incompletezza. In
questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dalla  data
di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.