Art. 7.
                  Pareri obbligatori e facoltativi
                        Valutazioni tecniche
 
  1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi, anche non
collegiali, gli organi speciali e gli  altri  organi  della  pubblica
amministrazione,   gli  enti  pubblici  dotati  di  qualificazione  e
capacita'  tecnica,  in  mancanza  di  una  diversa  regolamentazione
normativa,  devono  esprimere  i  pareri  o  conferire le valutazioni
tecniche  -  che  per  espressa  disposizione  normativa,  gli  siano
richiesti  nel  corso  del procedimento - entro il termine di novanta
giorni  prescritto,  rispettivamente,  dall'art.  17,  comma   I,   e
dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo e' gia' computato nel
termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate.
  2.  Quando,  scaduto  il  termine  di  novanta  giorni  di  cui  al
precedente comma, l'Assessorato manifesti di  non  poter  prescindere
dal parere o dalle valutazioni tecniche il termine per la conclusione
del  procedimento  indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per
il tempo eccedente il termine di novanta giorni fino all'acquisizione
da  parte  dell'Amministrazione  del  parere  o   delle   valutazioni
tecniche.
  3.  Nei casi previsti dagli art. 1, lett. c), della legge regionale
16 agosto 1975, n. 66 e  dagli  artt.  4,  5,  6  e  10  della  legge
regionale  5  marzo 1979, n. 16 e dall'art. 4, comma III, della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 44, nei  quali  e'  prescritto  in  fase
istruttoria,  ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere
della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana,  il
termine  per  la  conclusione  del  procedimento  in  mancanza di una
regolamentazione normativa che  stabilisce  il  tempo  entro  cui  la
Commissione  deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che
intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il
momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato.
  4. Qualora l'Assessorato, per straordinarie  e  motivate  esigenze,
ravvisi  nel  corso  dell'istruttoria  la  necessita',  ai  fini  del
provvedimento finale, di un parere  ovvero  dell'espletamento  di  un
accertamento  ad  opera  di  un altro organo non collegiale o ufficio
dell'Amministrazione, il cui intervento non e' previsto da specifiche
disposizioni normative o  regolamentari,  il  termine  fissato  nelle
tabelle  allegate  per il procedimento cui il parere o l'accertamento
si  riferisce  rimane  sospeso  per  il  tempo  di  sessanta   giorni
prescritto  dall'art. 19 della legge, entro cui il parere deve essere
reso o l'accertamento deve essere presentato.
  5. Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3,  all'interessato  sara'
data  contestualmente  comunicazione  della  data  dell'inoltro della
richiesta dell'atto di  competenza  dell'organo,  organismo,  ente  o
Commissione legislativa.