Art. 7. Pareri obbligatori e facoltativi Valutazioni tecniche 1. Gli organi collegiali dell'Assessorato, gli organismi, anche non collegiali, gli organi speciali e gli altri organi della pubblica amministrazione, gli enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, devono esprimere i pareri o conferire le valutazioni tecniche - che per espressa disposizione normativa, gli siano richiesti nel corso del procedimento - entro il termine di novanta giorni prescritto, rispettivamente, dall'art. 17, comma I, e dall'art. 20, comma 1, della legge. Detto tempo e' gia' computato nel termine del relativo procedimento fissato nelle tabelle allegate. 2. Quando, scaduto il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, l'Assessorato manifesti di non poter prescindere dal parere o dalle valutazioni tecniche il termine per la conclusione del procedimento indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per il tempo eccedente il termine di novanta giorni fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione del parere o delle valutazioni tecniche. 3. Nei casi previsti dagli art. 1, lett. c), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e dagli artt. 4, 5, 6 e 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dall'art. 4, comma III, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 44, nei quali e' prescritto in fase istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, il parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il termine per la conclusione del procedimento in mancanza di una regolamentazione normativa che stabilisce il tempo entro cui la Commissione deve provvedere, si considera sospeso per il periodo che intercorre tra la data dell'inoltro degli atti alla Commissione ed il momento dell'acquisizione del parere da parte dell'Assessorato. 4. Qualora l'Assessorato, per straordinarie e motivate esigenze, ravvisi nel corso dell'istruttoria la necessita', ai fini del provvedimento finale, di un parere ovvero dell'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'Amministrazione, il cui intervento non e' previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, il termine fissato nelle tabelle allegate per il procedimento cui il parere o l'accertamento si riferisce rimane sospeso per il tempo di sessanta giorni prescritto dall'art. 19 della legge, entro cui il parere deve essere reso o l'accertamento deve essere presentato. 5. Nei casi contemplati nei commi 1, 2 e 3, all'interessato sara' data contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto di competenza dell'organo, organismo, ente o Commissione legislativa.