Art. 9. Obbligo di provvedere 1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso. 2. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto. 3. Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in conformita' delle disposizioni dell'art. 3, comma I, della legge. 4. Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 5. Non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza di parte, nell'ipotesi in cui difetti un interesse giuridicamente protetto.