Art. 9.
                        Obbligo di provvedere
 
  1.  Tutti  i  procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente
regolamento devono concludersi con l'emanazione di  un  provvedimento
espresso.
  2.  L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia
scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto.
  3. Tutti i provvedimenti  finali,  esclusi  gli  atti  normativi  e
quelli   a   carattere   generale,   devono   essere   motivati,  con
l'indicazione dei presupposti di fatto e le  ragioni  giuridiche  che
hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle
risultanze   dell'istruttoria,   in  conformita'  delle  disposizioni
dell'art. 3, comma I, della legge.
  4.  Ogni  provvedimento  comunicato  o   notificato   al   soggetto
interessato  deve contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.
  5. Non  sussiste  l'obbligo  per  l'Amministrazione  di  provvedere
sull'istanza  di  parte,  nell'ipotesi  in  cui  difetti un interesse
giuridicamente protetto.