Art. 2. Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziaria 1995: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 luglio 1995 CHITI