Art. 2.
 
  Agli effetti  della  presente  legge  sono  apportate  le  seguenti
variazioni  agli  stati  di previsione di competenza e di cassa della
spesa del bilancio per l'anno finanziaria 1995:
  (Omissis).
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 27 luglio 1995
                                CHITI