(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53
                         del 21 agosto 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'Art.  3  della  L.R.  18  novembre  1989  n. 76 sono aggiunti i
seguenti terzo e quarto comma:
  "Al personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente fra il
19 marzo 1988 e la data del provvedimento di inquadramento nel  ruolo
regionale  la  Regione  assicura  il  trattamento  di  fine  servizio
determinato, con i criteri di cui all'art. 150 della L.R.  21  agosto
1989   n.  51,  in  base  alla  somma  dei  periodi  o  servizi  gia'
riconosciuti utili ai fini previdenziali presso l'Ente di provenienza
e di quelli resi alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
  Le  somme  erogate  a  titolo  di  liquidazione  o  altro   analogo
trattamento  da parte delle gestioni commissariali dei disciolti enti
turistici  sono  considerate  come  anticipazioni   da   portare   in
detrazione".