(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 21 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. All'Art. 3 della L.R. 18 novembre 1989 n. 76 sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma: "Al personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente fra il 19 marzo 1988 e la data del provvedimento di inquadramento nel ruolo regionale la Regione assicura il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 150 della L.R. 21 agosto 1989 n. 51, in base alla somma dei periodi o servizi gia' riconosciuti utili ai fini previdenziali presso l'Ente di provenienza e di quelli resi alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale. Le somme erogate a titolo di liquidazione o altro analogo trattamento da parte delle gestioni commissariali dei disciolti enti turistici sono considerate come anticipazioni da portare in detrazione".