Art. 2.
 
  Alla  spesa  derivante  dal  presente provvedimento, prevista in L.
150.000.000, e' fatto fronte con il prelevamento di pari importo  dal
fondo di riserva spese obbligatorie di cui alla variazione che segue,
di pari importo per competenza e cassa:
  (Omissis).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 11 agosto 1995
                                CHITI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18
luglio 1995 ed e' stata vistata dal  Commissario  del  Governo  il  4
agosto 1995.