Art. 2. Alla spesa derivante dal presente provvedimento, prevista in L. 150.000.000, e' fatto fronte con il prelevamento di pari importo dal fondo di riserva spese obbligatorie di cui alla variazione che segue, di pari importo per competenza e cassa: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 4 agosto 1995.