Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 11 agosto 1995 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 18 luglio 1995 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 4 agosto 1995.