Art. 2.
 
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si
fa fronte  con  gli  stanziamenti  dell'apposito  capitolo  di  spesa
previsto   nel  bilancio  della  Regione  per  il  funzionamento  del
Consiglio regionale.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 11 agosto 1995
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  18
luglio  1995  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 4
agosto 1995.