(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 30 del 4 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennita' di lingua francese 1. L'indennita' di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilita' della indennita' regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese) compete anche al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali ed e' corrisposta con decorrenza dalla data di immissione in ruolo anche se anteriore all'entrata in vigore della presente legge.