(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 30 del 4 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato;
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Indennita' di lingua francese
 
  1.  L'indennita'  di  lingua francese di cui alla legge regionale 2
febbraio  1968,  n.   1   (Norme   sulla   corresponsione   e   sulla
pensionabilita'  della  indennita'  regionale  spettante al personale
scolastico in  servizio  presso  le  scuole  elementari  della  Valle
d'Aosta,  in  relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento
della lingua francese) compete anche al personale ispettivo di scuola
materna  ed  elementare  appartenente  ai  ruoli  regionali   ed   e'
corrisposta con decorrenza dalla data di immissione in ruolo anche se
anteriore all'entrata in vigore della presente legge.