(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Fase preliminare alla presentazione di progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti 1. I soggetti che intendono presentare progetti riferiti alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono inviare una richiesta scritta all'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale per l'effettuazione, ai fini di una valutazione preliminare del sito sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che ambientale, di sopralluogo da parte dell'apposito gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento degli interventi e delle attivita' per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, allegando la seguente documentazione: a) una planimetria in scala 1:2.000 del sito interessato dall'intervento da proporre; b) un estratto del piano regolatore generale comunale (PRGC); c) una corografia; d) una relazione contenente indicazioni di massima sull'opera che si intende realizzare, con particolare riferimento a: 1) superficie presunta da occupare e relativa volumetria; 2) eventuali vincoli di carattere paesaggistico, ambientali ed igienico-sanitari, con particolare riferimento, per questi ultimi, al rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183); 3) tipologia dell'impianto previsto e dei rifiuti da trattare e/o da smaltire; 4) limitatamente alle discariche, stima della durata dell'impianto. 2. Nella documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), l'area oggetto del sopralluogo deve risultare opportunamente evidenziata. 3. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta l'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale fissa la data e le modalita' di effettuazione del sopralluogo. L'esito del sopralluogo e' comunicato, entro dieci giorni dall'effettuazione, ai soggetti interessati. 4. In caso di esito positivo del sopralluogo i soggetti interessati possono procedere all'elaborazione del relativo progetto esecutivo. In relazione agli eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate dall'intervento da proporre, nella comunicazione di cui al comma 3 viene indicato il numero e la tipologia degli elaborati progettuali da presentare. 5. L'esito negativo del sopralluogo deve essere adeguatamente motivato.