(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 31 dell'11 luglio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
Fase preliminare alla presentazione di progetti per la realizzazione
             di impianti per lo smaltimento dei rifiuti
 
  1. I soggetti  che  intendono  presentare  progetti  riferiti  alla
realizzazione  di  impianti  per  lo  smaltimento  dei rifiuti devono
inviare una richiesta  scritta    all'Assessorato  della  sanita'  ed
assistenza  sociale  per  l'effettuazione, ai fini di una valutazione
preliminare del  sito  sia  sotto  l'aspetto  igienico-sanitario  che
ambientale,  di  sopralluogo da parte dell'apposito gruppo tecnico di
lavoro per il coordinamento degli interventi e delle attivita' per la
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti,  allegando  la   seguente
documentazione:
   a)   una   planimetria  in  scala  1:2.000  del  sito  interessato
dall'intervento da proporre;
   b) un estratto del piano regolatore generale comunale (PRGC);
   c) una corografia;
   d) una relazione contenente indicazioni di massima sull'opera  che
si intende realizzare, con particolare riferimento a:
    1) superficie presunta da occupare e relativa volumetria;
    2)  eventuali  vincoli  di carattere paesaggistico, ambientali ed
igienico-sanitari, con particolare riferimento, per questi ultimi, al
rispetto delle disposizioni di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n.
80/778  concernente  la  qualita'  delle  acque  destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
    3) tipologia dell'impianto previsto e dei rifiuti da trattare e/o
da smaltire;
    4)   limitatamente   alle   discariche,   stima   della    durata
dell'impianto.
  2.  Nella  documentazione  di  cui  al  comma 1, lett. a), b) e c),
l'area  oggetto  del  sopralluogo   deve   risultare   opportunamente
evidenziata.
  3.  Entro  venti  giorni  dalla data di ricevimento della richiesta
l'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale fissa la data e  le
modalita'  di  effettuazione del sopralluogo. L'esito del sopralluogo
e' comunicato, entro dieci  giorni  dall'effettuazione,  ai  soggetti
interessati.
  4. In caso di esito positivo del sopralluogo i soggetti interessati
possono  procedere  all'elaborazione del relativo progetto esecutivo.
In relazione agli eventuali vincoli gravanti sulle  aree  interessate
dall'intervento  da  proporre,  nella comunicazione di cui al comma 3
viene indicato il numero e la tipologia degli  elaborati  progettuali
da presentare.
  5.  L'esito  negativo  del  sopralluogo  deve  essere adeguatamente
motivato.