Art. 3.
     Progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale
                     con procedura semplificata
 
  1. I soggetti interessati alla realizzazione di impianti sottoposti
alla  valutazione  di  impatto  ambientale con procedura semplificata
prevista dalla legge regionale 6/1991 devono presentare  il  progetto
esecutivo  contenente,  oltre  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  la
descrizione  delle  misure  previste  per  ridurre,   compensare   od
eliminare   gli   effetti  negativi  sull'ambiente,  sia  durante  la
realizzazione, sia durante la gestione dell'impianto.