Art. 3. Progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura semplificata 1. I soggetti interessati alla realizzazione di impianti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura semplificata prevista dalla legge regionale 6/1991 devono presentare il progetto esecutivo contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 2, la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione dell'impianto.