Art. 5.
        Modalita' di approvazione dei progetti non sottoposti
               alla valutazione di impatto ambientale
 
  1.   I   progetti  di  cui  all'art.  2  devono  essere  presentati
all'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, che li sottopone
al parere della Conferenza dei servizi prevista dall'art.  3-bis  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia
di  smaltimento  dei  rifiuti),  convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, e,  successivamente,  all'approvazione
della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di presentazione del progetto.
  2.  Il  termine  di  cui  al  comma  1  viene interrotto qualora la
Conferenza  dei  servizi  o  l'ufficio  regionale  responsabile   del
procedimento    richiedano    chiarimenti    o    integrazioni   alla
documentazione allegata al progetto.
  3. Oltre ai chiarimenti e alle integrazioni di cui al  comma  2  la
Conferenza  dei  servizi  puo'  richiedere,  in  casi  eccezionali  e
debitamente  motivati,  documentazione  non  prevista  dal   presente
regolamento;  anche  in  tal  caso il termine di cui al comma 1 viene
interrotto.