Art. 5. Modalita' di approvazione dei progetti non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale 1. I progetti di cui all'art. 2 devono essere presentati all'Assessorato della sanita' ed assistenza sociale, che li sottopone al parere della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e, successivamente, all'approvazione della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto. 2. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto qualora la Conferenza dei servizi o l'ufficio regionale responsabile del procedimento richiedano chiarimenti o integrazioni alla documentazione allegata al progetto. 3. Oltre ai chiarimenti e alle integrazioni di cui al comma 2 la Conferenza dei servizi puo' richiedere, in casi eccezionali e debitamente motivati, documentazione non prevista dal presente regolamento; anche in tal caso il termine di cui al comma 1 viene interrotto.