Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, e' soppresso il Consiglio provinciale delle miniere di cui all'art. 1 della L.P. 13 novembre 1973, n. 75. 2. Le funzioni del Consiglio provinciale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attribuite al direttore della ripartizione Industria. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 4 luglio 1995 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1995 Registro n. 6, foglio n. 70 - Marinaro