Art. 2.
 
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 della L.P. 22
ottobre 1993, n. 17, e'  soppresso  il  Consiglio  provinciale  delle
miniere di cui all'art. 1 della L.P. 13 novembre 1973, n. 75.
  2.  Le  funzioni  del  Consiglio  provinciale di cui al comma 1 del
presente articolo, sono attribuite al  direttore  della  ripartizione
Industria.
  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
   Bolzano, 4 luglio 1995
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1995
Registro n. 6, foglio n. 70 - Marinaro