Art. 2.
                          Principi generali
 
  1. Per suolo adibito ad  uso  agricolo  deve  intendersi  qualsiasi
superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente,
e'  utilizzata  per  produrre alimenti da destinare al consumo umano,
alimenti per  gli  animali  ovvero  prodotti  per  la  trasformazione
industriale,  nonche'  qualsiasi  superficie sulla quale debba essere
effettuata o sia in atto pratica agricola.
  2. Il riutilizzo  dei  reflui  zootecnici  sul  suolo  agricolo  e'
ammesso  unicamente  a  fini agronomici solo quando sia assicurato un
idoneo assorbimento delle sostanze distribuite in modo che  le  acque
sotterranee,  le  acque  superficiali,  il suolo e la vegetazione non
subiscano  degradazione  o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici
non deve provocare rischi per la salute pubblica e dev'essere attuato
cosi' come disciplinato dal presente regolamento.
  3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo  costituisce
normale  pratica  agronomica  e puo' quindi avvenire nei periodi piu'
idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, nei modi
previsti dal presente regolamento.