Art. 3.
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento,  i  reflui  zootecnici  sono
definiti come segue:
   a) liquame: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci,
urine,  residui  alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque
di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura, dagli allevamenti  e
dalle   sale   latte  dei  caseifici  aziendali  annessi  all'azienda
zootecnica.  Sono inoltre considerate liquami le  frazioni  ispessite
non palabili dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;
   b)  letame:  materiale  palabile  derivato  dalla miscela di feci,
urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti  con  lettiera.
Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con
il trattamento fisico e/o meccanico dei liquami.