Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, i reflui zootecnici sono definiti come segue: a) liquame: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura, dagli allevamenti e dalle sale latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda zootecnica. Sono inoltre considerate liquami le frazioni ispessite non palabili dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami; b) letame: materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico dei liquami.